Dal 1° Novembre 2021 entra a pieno règime la certificazione di congruità che impatta su imprese affidatarie, subappaltatori e lavoratori autonomi che operano a vario titolo nei cantieri edìli, pubblici o privati.
Predisposta e sviluppata con il contributo delle associazioni datoriali, si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di dumping cercando di far emergere le anomalie sull'utilizzo della manodopera nei cantieri edìli in rapporto al valore dell'appalto.
L'iter normativo ha inizio nel 2010 con una prima formulazione che ne stabilisce la ratio. Dopo essersi arenata per diversi anni e a seguito di un breve periodo di sperimentazione, la certificazione di congruità viene infine attuata con il Decreto Ministeriale 143 del 25 giugno 2021, che recepisce sia l'accordo nazionale del 10/9/2020 inserito nel CCNL - edilizia e industria, sia il Decreto Legge 77/2021 - subappalto pubblico.
Il soggetto su cui impatta maggiormente la nuova procedura è sicuramente l'impresa affidataria dei lavori, a cui compete in via minimale la denuncia di nuovo lavoro, la registrazione delle presenze, il controllo delle presenze dei subappaltatori e la richiesta della certificazione di congruità a fine opere. Quest'ultimo punto può essere svolto in alternativa dal Committente, ma sussistono ad oggi dubbi sugli effettivi obblighi in capo a quest'ultimo. Le ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi, pur non avendo l'obbligo della denuncia iniziale, sono chiamati per quanto di loro competenza alla registrazione delle presenze.
La certificazione di congruità, nota anche come DURC di congruità, viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla cassa edile territorialmente competente ovvero quella su cui insiste il cantiere oggetto di verifica, indipendentemente dal fatto che i lavoratori che intervengono sul cantiere siano iscritti o meno a quella specifica cassa.
L'attestazione può essere richiesta dall'impresa affidataria, da un soggetto delegato (generalmente il consulente del lavoro) o dal committente. In generale, per i lavori pubblici viene richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione dell'ultimo stato avanzamento lavori (SAL), mentre per i lavori privati viene richiesta dall'impresa affidataria in occasione del pagamento finale.
Sono interessati alla procedura tutti i lavori pubblici di qualsiasi importo e i lavori privati che hanno un valore contrattuale pari o superiore a 70.000 euro e per i quali è stata effettuata la denuncia di inizio attività presso la cassa edìle territorialmente competente a far data dal 1° novembre 2021.
Per i cantieri sopra citati sussisterà dunque il controllo di congruità, mentre non saranno soggetti a verifica quelli iniziati precedentemente. È comunque possibile inserire nel sistema di controllo i cantieri privati con importi al di sotto della soglia di 70.000 euro.
Pur non essendoci ad oggi l'obbligo di effettuare la denuncia prima dell'inizio dei lavori, tale attività è fortemente consigliata al fine di evitare di dover ricostruire lo storico dei dati a fine cantiere, quando necessariamente il committente richiederà la certificazione di congruità in occasione dell'ultimo SAL.
Innanzitutto occorre effettuare la denuncia del nuovo lavoro (DNL), che può essere eseguita utilizzando la piattaforma nazionale CNCE-EdilConnect o la piattaforma messa a disposizione dall'osservatorio cantieri o altre specifiche piattaforme adottate dalle casse edìli competenti per territorio. A prescindere dalla piattaforma utilizzata, i dati confluiranno comunque nel CNCE (sistema nazionale edìle per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri). In pratica EdilConnect funge sia da sistema di interscambio tra le piattaforme, sia da repository dei dati a livello nazionale. In tal modo tutti i dati confluiti in EdilConnect contribuiranno ad alimentare il contatore di congruità di quello specifico cantiere.
Poiché la denuncia di nuovo lavoro può essere effettuata indifferentemente dal consulente o dall'impresa (e in alcuni casi a livello provinciale anche dal subappaltatore), il consiglio è quello di verificare preventivamente se il cantiere è già presente in anagrafica, ciò al fine di evitare un doppio inserimento che comporterebbe la successiva riunificazione dei dati inseriti con aggravio dei tempi.
Per sommi capi le informazioni da inserire riguardano:
Una volta inserito quanto richiesto, la C.E. procederà alla verifica formale, che se positiva, permetterà a quest'ultima di rilasciare il "codice univoco di congruità cantiere", operazione che viene svolta generalmente nell'arco di 24 ore. A tale codice verranno successivamente agganciati tutti i dati relativi ai MUT (Modulo Unico Telematico).
Ove la verifica invece risultasse negativa, il cantiere verrà respinto/sospeso, e sarà inviata all'impresa affidataria una comunicazione via mail con le motivazioni del respingimento o della sospensione. L'impresa avrà così la possibilità di modificare i dati inseriti per adeguarli a quanto segnalato, tranne che per il "tipo di lavoro" che non potrà essere modificato obbligando nel caso al reinserimento della pratica.
L'inserimento del cantiere va fatto obbligatoriamente facendo riferimento alla C.E. della provincia dov'è ubicato materialmente il cantiere, mentre l'inserimento dei dati dei lavoratori continuerà a seguire la procedura ben nota ai consulenti del lavoro.
L'inserimento delle ore lavorate in EdilConnect è semplice. Per la manodopera diretta, basterà indicare il numero di ore totali e la percentuale per ogni cantiere, o chiedere al sistema di distribuirle equamente tra i cantieri indicati (s'immagini il ruolo dell'autista). Per l'eventuale attività prestata direttamente dai titolari-prestatori d'opera, basterà indicare la percentuale poiché le ore sono forfettariamente assegnate dal sistema in 173.
Per le ore prestate dalle ditte subappaltatrici non occorrerà invece fare nulla: saranno quest'ultime infatti a procedere all'inserimento di loro competenza. Per i lavoratori autonomi sarà inoltre possibile in via alternativa inserire un documento comprovante la partecipazione ai lavori (es: fattura).
Ancor prima di procedere all'inserimento di un nuovo cantiere, è possibile stimare il valore dell'importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità, utilizzando il simulatore di congruità messo a disposizione dalla piattaforma EdilConnect.
Il calcolo è semplice. Decurtando dal valore del contratto la quota non riconducibile a opere edìli (impianti, ecc.) si otterrà l'importo su cui applicare la percentuale di manodopera in relazione alla categoria OG individuata tra le 17 a oggi disponibili.
Tale moltiplicazione darà come risultato l'importo della manodopera atteso, da cui dividendo il valore per il coeff. 2,5 si ricava l'Imponibile Cassa Edile corrispondente.
Quest'ultimo valore diviso per il costo medio orario (proposto a 11,00 euro da sistema ma che può essere variato) fornirà il numero di ore richiesto per essere congrui. A sua volta dividendo tale numero per 8 (ore medie lavorate nella giornata tipo) si otterrà il numero di giorni/risorsa o uomini/giorno. La sottostante tabella chiarirà meglio il concetto:
| Attività prevalente: | OG1 - Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture |
| Percentuale manodopera attesa per l'attività: | 14,28% |
| Importo complessivo cantiere: | € 1.000.000 |
| Importo lavori edili: | € 700.000 (importo base di calcolo per la verifica di congruità) |
| Paga oraria media: | € 11,00 |
| Importo manodopera atteso: | € 99.960 (equivalente a € 700.000 x 14,28%) |
| Imponibile Cassa Edile corrispondente: | € 39.984 (equivalente a € 99.960 / 2,5) |
| Numero di ore richiesto: | 3.635 (equivalente a € 39.984 / 11) |
| numero di giorni/risorsa: | 454,4 (equivalente a 3635 / 8) |
Se alla richiesta della certificazione (DURC di congruità) la cassa edile rileva carenze nei dati forniti, attiva il meccanismo di "invito a regolarizzare" sollecitando l'impresa a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 giorni. Si aprono così alcuni possibili scenari.
Se lo scostamento tra il valore atteso e il valore accertato risulta pari o inferiore al 5%, la C.E. rilascerà comunque il certificato di regolarità contributiva previa giustificazione della differenza da parte della Direzione Lavori.
Diversamente, l'impresa per dimostrare la propria congruità potrà, ad esempio, integrare le precedenti comunicazioni/denunce trasmesse (errata o mancata trasmissione dei dati), indicare eventuali modifiche all'iter lavorativo che hanno richiesto un minor tempo di realizzazione (utilizzo di nuove tecnologie, ecc.) e più in generale specificare qualunque attività formale o sostanziale a sostegno della propria posizione (fatture autonomi non registrate, ecc.).
La cassa edile tenuto conto di quanto indicato dall'impresa, procederà all'emissione della certificazione di congruità o viceversa, chiederà all'impresa di regolarizzare la propria posizione versando la differenza tra il calcolo di congruità e quanto denunciato come imponibili GNF.
Da tenere inoltre presente che in caso di non regolarizzazione, la C.E. comunicherà l’esito negativo della congruità per mezzo di idonea informativa all'impresa affidataria, assegnando alla stessa un termine di 7 giorni per far pervenire le proprie osservazioni.
Trascorso inutilmente tale termine, la cassa edìle procederà alla segnalazione dell’impresa in BNI (Banca Dati Nazionale delle Imprese irregolari) come da comunicazione CNCE n. 371/2008.
Poiché l’esito negativo della verifica della congruità riferita alla singola opera inciderà anche sul regolare rilascio del DOL (Documento unico di regolarità contributiva - On Line), all'impresa che non può dimostrare la congruità, non resta altro che regolarizzare la posizione versando quanto richiesto.
Ad oggi gli stessi organi preposti al controllo manifestano diversi dubbi sull'esatta procedura da seguire, e quanto sopra indicato potrebbe subire variazioni nel corso dei prossimi mesi.
La verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riportati nella tabella sottostante. Le 17 categorie da utilizzare per il calcolo dell'incidenza della manodopera, sono quelle definite con l'accordo del settembre 2020 e indicate nel D.M. 143 e afferiscono tutte alle categorie SOA ma non ne seguono la stessa logica. Il ridotto numero di opzioni (17) potrebbe inoltre generare delle criticità nell'individuare la categoria corretta a cui riferire l'appalto.
Sulla base della mia esperienza però, con le percentuali riportate nella tabella sottostante non bisognerà impegnarsi molto per ottenere la congruità.
| ID | CAT | DESCRIZIONE | Percentuale incidenza minima della manodopera sul valore opera |
|---|---|---|---|
| 1 | OG-1 | Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
| 2 | OG-1 | Nuova edilizia industriale, esclusi impianti | 5,36% |
| 3 | - | Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
| 4 | - | Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti | 6,69% |
| 5 | OG-2 | Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
| 6 | OG-3 | Opere stradali, ponti, etc | 13,77% |
| 7 | OG-4 | Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
| 8 | OG-5 | Dighe | 16,07% |
| 9 | OG-6 | Acquedotti e fognature | 14,63% |
| 10 | OG-6 | Gasdotti | 13,66% |
| 11 | OG-6 | Oleodotti | 13,66% |
| 12 | OG-6 | Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| 13 | OG-7 | Opere marittime | 12,16% |
| 14 | OG-8 | Opere fluviali | 13,31% |
| 15 | OG-9 | Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| 16 | OG-10 | Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
| 17 | OG-12 OG-13 | Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| Decreto Legge n. 77/2021 | Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 |
| Decreto Ministeriale n. 143/2021 | Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 |