È quanto rilevabile dalla sentenza 426/19 emessa dalla seconda sezione della sede di Brescia del Tar Lombardia, la quale ha stabilito che il permesso di costruire non fruito è rimborsabile.
In pratica l'intestatario del permesso di costruire che a vario titolo non esegue i lavori o li esegue in parte, e dunque non utilizza l'autorizzazione nella sua interezza, può richiedere al comune la restituzione delle somme anticipate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
Più nel dettaglio, poiché il contributo versato dal titolare del PdC è strettamente collegato alla trasformazione del territorio, il solo versamento degli oneri richiesti non può da solo costituire consenso all'imposizione, e se dunque l'opera non viene realizzata, anche solo in parte, il titolare del permesso ha il diritto di richiedere la restituzione (proquota) delle somme versate in base all'articolo 2033 del codice civile, in quanto manca l'obbligazione del dare.
Nello specifico della sentenza, è anche interessante notare che il richiedente ha ottenuto di poter utilizzare parte delle somme già versate, quale contributo per un nuovo permesso di costruire in fase di rilascio.