La Centrale Rischi della Banca d'Italia

Ogni volta che otteniamo un mutuo, un finanziamento o garantiamo il debito di un conoscente, veniamo iscritti nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ma che cos'è la CR, come funziona e che cosa possiamo sapere sulle informazioni che detiene sul nostro conto?

Cos’è la Centrale dei rischi (CR)

La Centrale dei rischi è un archivio contenente informazioni sui debiti di Privati e Imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. È una banca dati informatica gestita dalla Banca d'Italia dove vengono registrati mutui, prestiti personali, aperture di credito o garanzie come crediti di firma o fideiussioni. Quando l'importo da restituire supera i 30.000 euro, scatta la soglia di censimento e si viene segnalati in CR. Tale soglia scende a soli 250 € se il cliente è in sofferenza bancaria.

Per ciascun cliente rientrante nella soglia di censimento, il sistema bancario o finanziario (definito intermediario ai fini della formazione della banca dati), raccoglie e invia mensilmente in Centrale Rischi informazioni sulla regolarità dei pagamenti. Tali dati vengono poi resi disponibili dalla CR in forma aggregata a tutti gli intermediari, in modo tale che possano ottenere un quadro complessivo sull'indebitamento del singolo cliente e sul suo stato di salute finanziaria.

Chi sono gli intermediari

I soggetti "intermediari" sono quei soggetti obbligati dalle Norme ad aderire alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, quando nell'esercizio della loro attività, concedono finanziamenti o garanzie o li acquistano da altri intermediari. Questi soggetti come detto, devono mensilmente inviare informazioni sui propri clienti relative alla regolarità delle obbligazioni contratte. Sono tenuti a partecipare "per Legge" alla Centrale Rischi i seguenti intermediari:

  • Cassa Depositi e Prestiti - Società per azioni controllata per oltre l'80% dal Ministero dell'economia e delle finanze e per la restante parte da diverse fondazioni bancarie. La Cassa opera principalmente come banca di stato, supportando e/o partecipando nel capitale di rischio di medie e grandi imprese nazionali, che per le loro attività sono d'interesse strategico per lo sviluppo del sistema Italia.
  • Banche - Istituti pubblici o privati che esercitano - sostanzialmente - l'attività di raccolta del risparmio da una parte e la distribuzione del credito verso i propri clienti dall'altra.
  • Società Finanziarie - Società "non bancarie" operanti nel campo del credito e autorizzate a concedere finanziamenti e garanzie con diversi strumenti come ad esempio leasing e factoring.
  • Società di cartolarizzazione dei crediti - note anche come SPV (special purpose vehicle) o Società Veicolo, queste particolari Società si occupano esclusivamente dell'acquisto da banche o altri intermediari di strumenti finanziari, emettendo successivamente titoli negoziabili sul mercato.
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). In questa categoria rientrano i fondi comuni di investimento come le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (Sicav). Questi enti raccolgono denaro dai risparmiatori e lo reinvestono a vario titolo in strumenti finanziari, crediti, beni mobili, beni immobili, e a determinate condizioni, possono anche concedere anche finanziamenti.

Le altre Banche dati

A livello nazionale esistono oltre alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, altri sistemi di Informazione Creditizia (SIC) gestiti da soggetti privati ai quali gli intermediari aderiscono però su base volontaria. Questi soggetti terzi, come ad esempio Assilea, CTC, Crif, Cerved Group, Eurisc ed Experian, sono disciplinati da specifici codici deontologici consultabili sul sito del Garante della Privacy, e gestiscono direttamente gli archivi sul credito senza alcuna supervisione della Banca d'Italia.

Segnalazione centrale rischi

Ogni mese, come detto, la Banca d'Italia grazie alla segnalazione degli intermediari raccoglie e registra nel proprio archivio una serie di dati relativi ai clienti che superano la soglia di censimento. Tali dati riguardano ad esempio la durata del finanziamento, la sua categoria ("rischi a scadenza: mutui, leasing, ecc." - "rischi a revoca: aperture di credito in cc, etc.") la solvibilità. Poiché l'archivio è d'interesse pubblico, i dati vengono acquisiti senza il consenso del cliente.

Per ogni cliente registrato in CR, la Banca d'Italia possiede dunque un prospetto storico contenente oltre ai dati personali, i finanziamenti ottenuti nel tempo, eventuali garanzie prestate, tipologia e scadenze degli stessi, informazioni sui tempi di rimborso, oltre ovviamente all'intermediario che ha eseguito la segnalazione in centrale rischi.

Se il debitore si pone in stato d'insolvenza, il creditore, previo avviso scritto inviato al debitore e a seguito di riscontri oggettivi e di una precisa valutazione analitica della linea di credito, procede, in assenza di risposte da parte del debitore, a volturare a sofferenza i crediti vantati e a segnalare la posizione presso la Centrale rischi.

Tale segnalazione avrà pesanti conseguenze per il debitore, che si troverà revocati tutti gli affidamenti in essere con richiesta di rientro immediato, oltre alla (quasi) impossibilità di ottenere nuove linee di credito presso qualunque istituto aderente al sistema.

L'accesso ai dati

I dati presenti nella Centrale Rischi e raccolti dalla Banca d'Italia sono riservati, protetti dal segreto d'ufficio e non divulgabili. Tuttavia tali informazioni sono rese disponibili a:

  • Titolari dei dati, ovvero i soggetti privati ai quali si riferiscono le informazioni e ai soggetti terzi muniti di delega come il tutore, l’amministratore di sostegno, etc.
  • Soci e rappresentanti legali di società di capitali o altre figure professionali come il liquidatore, i membri del collegio sindacale, etc.
  • Intermediari per le finalità di valutazione del cliente.
  • Autorità di vigilanza (Consob e Ivass).
  • Autorità giudiziaria.

L'accesso ai propri dati è sempre gratuito previa compilazione dell'apposito modulo da presentare presso uno sportello della Banca d'Italia o da inviare a mezzo Fax e-mail o posta elettronica certificata. Generalmente il prospetto richiesto viene consegnato nel giro di un paio di giorni. Anche gli intermediari possono sempre consultarli, ma con dei limiti temporali.

Tempi di conservazione

La centrale rischi finanziari è "per sempre", nel senso che una volta inseriti nella banca dati e anche in caso di rimborso regolare, non è più possibile rimuovere le informazioni (a meno di errori sui dati inseriti). I dati sono disponibili, previa richiesta scritta, per i seguenti periodi:

  • ultima data contabile
  • ultimi tre anni (ovvero ultime trentasei rilevazioni disponibili)
  • periodo dal / al (per date successive a novembre 1995)
  • periodo dal / al (per date antecedenti a dicembre 1995 e fino a gennaio 1989)

I dati sono disponibili per gli intermediari che possono sempre consultarli ma limitatamente agli ultimi 3 anni. Inoltre, per i periodi antecedenti a dicembre 1995, occorrerà integrare la richiesta con una adeguata motivazione.

Diritti e Reclami

I clienti, Privati e Imprese, godono in relazione ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca d'Italia dei seguenti diritti:

  • Diritto alla riservatezza - i propri dati non possono essere divulgati a figure terze, ad eccezione di quelle sopra indicate.
  • Diritto all'accesso - il titolare del dato ha sempre la possibilità di consultazione gratuita. Tale possibilità può essere estesa per delega.
  • Diritto al rispetto della finalità dei dati - L'utilizzo dei dati da parte dell'intermediario dev'essere circoscritto al merito della pratica in esame e per il tempo massimo della durata del finanziamento.
  • Diritto alla veridicità dei dati - È sempre possibile richiedere all'intermediario, in qualità di responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla centrale rischi, la rettifica di un dato errato.
  • Diritto di motivazione - in caso di rifiuto di un finanziamento, il cliente privato ha il diritto ad essere informato se tale rifiuto dipende da informazioni negative presenti nell'archivio della Banca d'Italia o in qualunque altra banca dati.
  • Diritto di sofferenza - Il cliente ha il diritto a essere informato della prima segnalazione di "sofferenza" in Centrale Rischi.

In caso di contestazioni sui dati presenti in CR, il cliente deve presentare dapprima un reclamo all'intermediario. Se entro 30 giorni non riceve risposta o la stessa è insoddisfacente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

A differenza del ricorso davanti a un Giudice, Il ricorso presso l'ABF non richiede l'assistenza di un Legale ed è decisamente economico. Solo 20 € che saranno anche rimborsati in caso di esito favorevole della controversia.

Il cliente che intende invece segnalare un comportamento scorretto da parte di un intermediario, può presentare un esposto direttamente alla Banca d’Italia.

Fonti & quadro Normativo

NormaContenuto
Le guide della Banca d’ItaliaGuida
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