Introdotta con il D.P.R. n. 633/1972, l'Imposta sul Valore Aggiunto entra in vigore il 1° gennaio 1973 in sostituzione dell'Imposta Generale sulle Entrate (IGE), con lo scopo di adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri Stati membri della Comunità Europea. L'imposta viene concepita in modo da gravare totalmente sul consumatore finale, e solo limitatamente, su aziende e professionisti in relazione all'effettivo incremento di valore che esse determinano ad ogni scambio di beni o servizi prodotti.
Sono tre i principi cardine che devono sussistere affinché un determinato scambio di beni o servizi sia assoggettabile all'IVA:
Le operazioni saranno dunque rilevanti o non rilevanti ai fini IVA a seconda degli obblighi formali e sostanziali previsti, e di quali tra i principi di oggettività, soggettività e territorialità siano verificati.

In relazione ai principi sopra esposti, sono da intendersi operazioni imponibili ai fini IVA tutte le cessioni di beni realizzati nell'esercizio di impresa e tutte le prestazioni di servizi svolte nell'ambito delle arti e professioni, quando eseguite sul territorio nazionale. Ovvero tutte quelle operazioni che rispondono ai principi di oggettività, soggettività e territorialità indicati nel D.P.R. 633/72.
Le aliquote IVA vigenti in italia sono definite nell'art. 16 commi 1 e 2 del D.P.R. 633/72 e al momento sono quattro:
Anche se al momento congelati dalle clausole di salvaguardia, sono previsti in futuro riassetti e aumenti delle aliquote IVA del 10% e del 22% che dovrebbero passare rispettivamente al 13% e al 25,9%.
Rientrano tra le operazioni non imponibili IVA tutte le operazioni prive di uno o più requisiti indicati nel D.P.R. di riferimento. L'esempio classico di questo tipo di operazioni sono le cessioni verso l'estero, in quanto prive del presupposto di territorialità, pur mantenendo gli altri obblighi formali e sostanziali. In generale dunque, non sono soggette ad IVA tutte quelle operazioni, quali cessioni intracomunitarie, esportazioni e servizi internazionali, rivolte verso stati esteri.
Le operazioni esenti dall'imposta sono quelle indicate nell'art. 10 del più volte citato Decreto del Presidente della Repubblica n° 633 del 26 ottobre 1972. Tali operazioni, per espressa disposizione di Legge, non sono soggette ad IVA.
Trattandosi comunque di operazioni che rispettano tutti i requisiti della Norma (oggettività, soggettività, territorialità), danno luogo al rispetto degli adempimenti formali, quali fatturazione, registrazione, etc. In ultimo le operazioni esenti iva consentono la detrazione parziale dell'imposta (c.d. pro-rata) ma devono per questo sottostare agli adempimenti specifici dell'imposta.
Tra le operazioni fuori campo IVA rientrano quelle escluse o non soggette. Tali operazioni sono sempre estranee all'applicazione dell'imposta come previsto dall'art. 15 del D.P.R., in quanto prive dei tre requisti sopra citati che caratterizzano le operazioni in campo IVA. Generalmente non determinano obblighi (formali e sostanziali) in capo al soggetto passivo d'imposta, ma se coinvolgono altri soggetti passivi UE o extra UE, richiedono comunque l'emissione di una fattura.
Le operazioni più frequenti che si eseguono quando si parla di imposta sul valore aggiunto sono il calcolo iva e lo scorporo iva. Queste due operazioni servono rispettivamente a determinare IVA e Totale fattura, conoscendo imponibile e aliquota, e a determinare IVA e imponibile avendo a disposizione il totale fattura e l'aliquota. Anche se esistono svariati software, calcolatori online e calcolatrici con tasti predisposti che eseguono velocemente queste semplici operazioni, è sempre buona norma ricordarsi come compiere il calcolo anche manualmente. Di seguito un esempio illustrato con Excel.

| Norma | Contenuto |
|---|---|
| D.P.R. n. 633/1972 | Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (2,3,4,5,7,10,15) |